Le prospettive di sviluppo economico che possono discendere dal corretto inquadramento della normativa antiriciclaggio necessitano di scelte coraggiose che possono portare alla scoperta di una nuova forma di tessuto economico.
Uno sguardo al passato
L’introduzione della IV Direttiva antiriciclaggio sembra presentarsi sempre più come una vera e propria rivoluzione copernicana in materia. Così come la rivoluzione del sole attorno alla terra è stata lentamente soppiantata dalla rivoluzione opposta, assumendo – per la portata delle leggi che introduceva – il significato di un cambiamento epocale, allo stesso modo la percezione di invasività e pervasività della IV Direttiva nel tessuto ideale, costituito dagli attuali soggetti obbligati, sembra violare leggi non scritte che hanno retto i destini del mondo, in particolare economico, per secoli.
Il processo della normativa antiriciclaggio è sempre stato dinamico, e bisogna riconoscere che uno dei principi cardine sul quale poggia la IV Direttiva, l’approccio basato sul rischio, viene oggi stigmatizzato in forme e dettagli solo apparentemente rivoluzionari. Se prima la norma “in bianco” lasciava all’apprezzamento del singolo soggetto o della singola autorità la graduazione delle verifiche che portassero all’esclusione del rischio, oggi vengono direttamente delineati i paradigmi sui quali poggia l’autovalutazione del concreto rischio del soggetto obbligato, vengono cioè offerti i parametri necessari per definire modalità e procedure di contrasto a riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
I fattori di rischio
L’elencazione dei fattori di rischio (o variabili di rischio) attraverso documenti aventi valore normativo, costituisce la messa a fattor comune dell’esperienza in termini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo che le varie autorità nazionali ed internazionali hanno maturato nel corso degli anni.
L’idea, “costitutiva” della norma, di costruire una fitta rete di tutela dell’economia e quindi del benessere sociale, contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo, nasce dalla trasparente esigenza di trovare una collaborazione sempre più intensa con i soggetti obbligati.
Il documento più recente dal quale discende l’attività di questi mesi delle maggiori autorità di vigilanza nell’area europea è intitolato “Guidelines on Risk Factor” e rappresenta gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee.
Pubblicato il 4 gennaio 2018 costituisce il punto di partenza normativo per tutti i soggetti bancari o finanziari, pubblici o privati, che vogliano concretamente raggiungere un livello di conformità che tuteli, innanzi tutto, la propria organizzazione, in un mercato che sembra muoversi sempre più verso l’efficienza dei paradigmi legittimi di tutela dell’economia del singolo paese e dell’intera area europea. La rivoluzione copernicana che il documento contiene è rappresentata dalle elencazioni dei rischi a cui, i soggetti finanziari (cui è rivolta, per ora, questa accelerazione normativa) sono sottoposti.
I fattori di rischio, prima di ora, non erano stati raccontati dalle autorità, ci si era limitati a rappresentare una serie di “anomalie” e “schemi” che rappresentavano gli effetti, senza andare ad indagare quali fossero i motivi per i quali questi potevano sfuggire al controllo. Probabilmente le autorità hanno immaginato che la risposta dei soggetti obbligati dovesse essere meglio indirizzata per raggiungere quella collaborazione auspicata, ma non sempre concretamente ottenuta con efficacia.
Ciò che appare, cercando di adottare uno sguardo di insieme, è la volontà di raggiungere lentamente un livello di penetrazione all’interno del tessuto economico attraverso i suoi intermediari (i.e. i soggetti, non solo finanziari, obbligati alla legge), tale per cui non sarà più possibile – o quantomeno facile.
Il problema di questa visione – perché nessuna visione, per quanto profetica, è immune da vizi o false virtù – è che si pretende di assegnare ad una piccola parte degli attori del mercato il ruolo di arbitri senza cercare di educare i giocatori al rispetto delle regole. Fuor di metafora, le buone pratiche della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo rischiano di essere solo uno sterile aggravio di costi se non consentono un miglioramento della qualità del tessuto economico proporzionale agli sforzi fatti.
Un lungo processo di cambiamento
Potranno, l’industria finanziaria ed il contorno economico dei soggetti obbligati alle norme in argomento, riuscire a contrastare l’intera platea di possibili violatori della norma?
In passato, nelle banche, esisteva la figura dell’ispettore: colui che – temuto come la peste – aveva il compito preciso di scovare le malefatte dei dipendenti che non rispettavano le procedure dell’organizzazione. Tale figura, che aveva un chiaro ruolo punitivo, serviva per incutere, nel dipendente, il timore della sanzione da parte del superiore nel caso in cui – fatto imperdonabile – l’ispettore avesse scovato una qualche manchevolezza degna di censura. Con il tempo tali figure hanno cambiato il loro nome, oggi si chiamano “funzioni di auditing” et similia, e con esso hanno cambiato il proprio approccio nei confronti della struttura. L’esigenza primaria odierna è quella di vigilare sul corretto funzionamento dell’azienda con l’obiettivo di mantenere perfettamente oliata la macchina ed evitare inciampi nel delicato processo di esecuzione delle varie attività. Non che sia stato accantonato il potere punitivo della funzione, ma l’obiettivo, nel corso degli anni, è stato radicalmente modificato.
Ebbene oggi, l’attività antiriciclaggio viene letta dalla stragrande maggioranza dei soggetti designati come l’obbligo di vestire i panni dell’ispettore, dell’arbitro, del severo controllore, di una figura – quindi – malvista e quasi portatrice di malaugurio. I momenti nei quali, i soggetti chiamati a svolgere le superficiali attività di verifica della clientela, si sentono privati del loro ruolo “commerciale” per, temporaneamente e loro malgrado, assumere il ruolo di inquirenti. A poco servono le rassicurazioni dei superiori e dei formatori sulla chiara differenza fra i soggetti designati e le vere e proprie autorità aventi funzioni ispettive, la sensazione che viene vissuta è schizofrenica, in deciso e netto contrasto con la funzione commerciale tipica del fornitore di servizi finanziari, come anche professionali e così elencando i soggetti obbligati alle norme di cui scrivo.
Un auspicio
Così come, ritornando alla metafora calcistica, una partita soddisfacente fra amici può essere giocata anche in assenza dell’arbitro condividendo le regole note a tutti i giocatori in campo, l’intervento dei clienti dei soggetti obbligati, agli occhi di chi scrive, appare sempre più imprescindibile. Solo un allargamento degli obblighi formativi e di segnalazione esteso a tutti gli operatori economici potrà effettivamente consentire il raggiungimento della crescita auspicata ed in ciò, è trasparente, l’antiriciclaggio inteso in senso ampio, è un volano d’eccellenza.
Giacomo Ercolani
