Il commercio estero

Il 10 giugno scorso è stato pubblicato il numero 10 dei Quaderni dell’antiriciclaggio, all’interno della ricca collana “analisi e studi” curata dall’UIF (l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Lo studio, in lingua inglese, analizza, dal punto di vista econometrico, le statistiche bilaterali sul commercio estero dell’Italia con il fine di individuare alcune discrepanze che possono essere considerate anomale e possono pertanto costituire un utile strumento di intervento nel contrasto al riciclaggio.

Una falsa valutazione dei beni importati o esportati e/o dei rispettivi prezzi, analizzata attraverso il confronto con tutti i soggetti coinvolti negli scambi commerciali, consente l’ottenimento di un utile strumento di contrasto al reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il documento, che intende offrire un quadro di carattere statistico evoluto mostrando gli effetti concreti dell’utilizzo di determinate informazioni aggregate, muove da un ancor più importante studio del 23 giugno 2006 del FATF, dando nuovo vigore ad un aspetto del fenomeno del riciclaggio che, a parere di chi scrive, ancora non trova tutti gli spunti essenziali che si potrebbero trovare nelle risorse e nelle informazioni a disposizione, in particolare oggi quando le risorse tecnologiche disponibili consentirebbero l’ottenimento di importanti sinergie informative.

Il riciclaggio svolto attraverso il commercio estero consiste nella “misrepresentation of the price, quantity or quality of imports or exports”, scrive il FATF. Ferma tale chiara definizione del fenomeno, come scrivono gli autori del quaderno antiriciclaggio, il contrasto al riciclaggio può trovare un efficace supporto nell’analisi dei dati sui beni oggetto di scambio con l’estero, anche se lo stesso non può essere detto per i servizi, almeno non per tutti. In questa sede d’altra parte – così come nel precedente intervento pubblicato su questo sito – l’idea che si vuole promuovere non attiene tanto al valore del contrasto al riciclaggio e/o agli strumenti più idonei al servizio dei soggetti obbligati, quanto al vantaggio competitivo che deriverebbe dalla specializzazione dei professionisti sui mercati esteri e sulle dinamiche statistiche del commercio estero.

È il caso di soffermarsi brevemente sul tal volta carente contributo di un’amministrazione pubblica che, allo stato, non viene chiamata con forza a collaborare alla lotta al riciclaggio, per quando avrebbe enormi contributi da apportare anche ai soggetti obbligati, oltre che alle autorità competenti. Si pensi, rimanendo sull’argomento introdotto, all’Ufficio Tributario che, proprio per la struttura economica e territoriale della Repubblica di San Marino, possiede una incredibile quantità di dati che sarebbero sufficienti per mappare con esattezza i flussi delle merci che vengono importate ed esportate. Un contributo maggiore di tale importantissimo ufficio pubblico potrebbe apportare una ricchezza informativa agli studi commerciali che volessero evolvere la propria offerta includendovi, non solo ai fini antiriciclaggio, anche una consulenza specializzata sui mercati di riferimento, la concentrazione della concorrenza, la tipologia di offerta, i volumi intermediati, ecc., con ciò offrendo anche alle autorità competenti, materiale utile ad un ben organizzato contrasto al riciclaggio, così come agli altri reati connessi con il commercio estero, si pensi solo alle triangolazioni che tanto hanno minato, in passato, la reputazione di San Marino.

Certamente il rapporto privilegiato che San Marino possiede con l’Italia riduce a tale interscambio l’oggetto principale di analisi, ma il tema non è certamente (o comunque non solo) il paese destinatario degli scambi, bensì ciò che avviene all’interno di ogni singola categoria merceologica. Almeno in parte, e nonostante il punto di osservazione non possa essere ampio come quello dell’Ufficio Tributario, i commercialisti, già oggi, potrebbero sfruttare ciò che quotidianamente osservano, nello svolgimento delle loro attività, per una crescita del contrasto e, allo stesso tempo, delle capacità di aumento della qualità del servizio di consulenza, che rappresenta il vero cuore di tale professione.

Da più parti si legge del continuo e sollecito tentativo di miglioramento della qualità del servizio professionale, oltre agli incombenti tributaristici, anche per una sempre crescente domanda di qualificazione dell’offerta consulenziale, ma gli sforzi – come in ogni economia complessa – non sono identici fra i soggetti coinvolti e necessitano di continue stimolazioni che anticipino le esigenze del mercato. In quest’ottica deve essere letta la crescita formativa in campo antiriciclaggio, ed i dati sul commercio estero potrebbero offrire opportunità che attendono solo di essere colte da prima ancora che venisse introdotta, a San Marino, una norma complessa in materia di contrasto al riciclaggio. Il commercio è, d’altra parte, il motore principale della vita economica di una comunità, indipendentemente dalla dimensione territoriale che la identifica.

Le risorse attualmente a disposizione, in particolare gli strumenti di business intelligence che tanto hanno fatto e fanno discutere gli utenti globali dei paesi più evoluti, consentirebbero una profilatura delle merci ed una rappresentazione sistematica e puntuale dei meccanismi di interscambio, di insospettabile valore aggiunto. Le informazioni aggregate, così come sono vitali per alcune aziende che sull’offerta mirata adeguano i propri algoritmi, portano un vantaggio competitivo enorme a quelle aziende che sanno sfruttare efficientemente i rapporti con i fornitori e con i clienti a livello globale. Spesso tali informazioni possono essere ricavate da provider pubblici, se non dai database privati, ma – come una ricchezza di cui non si riconosce il valore – nella maggior parte dei casi risiedono inerti all’interno degli archivi polverosi di commercialisti e consulenti. Potrebbe ben rispondersi che tali dati, per essere utilizzati con profitto, devono essere trattati con competenze che richiedono investimenti non sempre ben visti in un’economia sofferente; ebbene in tali casi la risposta più facile e pronta risiede esattamente nella struttura consortile degli ordini professionali, anch’essi depositari di un patrimonio informativo potenziale di inestimabile valore.

Una collaborazione attiva fra Ordini dei Commercialisti e Ufficio Tributario, oltre che la Camera di Commercio, potrebbe essere una fonte di informazione allo stesso tempo rappresentativa per dimensioni economiche e molto facilmente fruibile per ampiezza del territorio e costituirebbe un validissimo strumento di crescita competitiva, anche internazionale, per i professionisti e per l’intero tessuto produttivo e commerciale, costituendo, nel contempo, uno strumento straordinario per formare una barriera di robusta impenetrabilità al riciclaggio nella Repubblica di San Marino.

Giacomo Ercolani

 

 

La IV Direttiva antiriciclaggio, un volano d’eccellenza?

Articoli

Le prospettive di sviluppo economico che possono discendere dal corretto inquadramento della normativa antiriciclaggio necessitano di scelte coraggiose che possono portare alla scoperta di una nuova forma di tessuto economico.

 

Uno sguardo al passato

L’introduzione della IV Direttiva antiriciclaggio sembra presentarsi sempre più come una vera e propria rivoluzione copernicana in materia. Così come la rivoluzione del sole attorno alla terra è stata lentamente soppiantata dalla rivoluzione opposta, assumendo – per la portata delle leggi che introduceva – il significato di un cambiamento epocale, allo stesso modo la percezione di invasività e pervasività della IV Direttiva nel tessuto ideale, costituito dagli attuali soggetti obbligati, sembra violare leggi non scritte che hanno retto i destini del mondo, in particolare economico, per secoli.

Il processo della normativa antiriciclaggio è sempre stato dinamico, e bisogna riconoscere che uno dei principi cardine sul quale poggia la IV Direttiva, l’approccio basato sul rischio, viene oggi stigmatizzato in forme e dettagli solo apparentemente rivoluzionari. Se prima la norma “in bianco” lasciava all’apprezzamento del singolo soggetto o della singola autorità la graduazione delle verifiche che portassero all’esclusione del rischio, oggi vengono direttamente delineati i paradigmi sui quali poggia l’autovalutazione del concreto rischio del soggetto obbligato, vengono cioè offerti i parametri necessari per definire modalità e procedure di contrasto a riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

I fattori di rischio

L’elencazione dei fattori di rischio (o variabili di rischio) attraverso documenti aventi valore normativo, costituisce la messa a fattor comune dell’esperienza in termini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo che le varie autorità nazionali ed internazionali hanno maturato nel corso degli anni.

L’idea, “costitutiva” della norma, di costruire una fitta rete di tutela dell’economia e quindi del benessere sociale, contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo, nasce dalla trasparente esigenza di trovare una collaborazione sempre più intensa con i soggetti obbligati.

Il documento più recente dal quale discende l’attività di questi mesi delle maggiori autorità di vigilanza nell’area europea è intitolato “Guidelines on Risk Factor” e rappresenta gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee.

Pubblicato il 4 gennaio 2018 costituisce il punto di partenza normativo per tutti i soggetti bancari o finanziari, pubblici o privati, che vogliano concretamente raggiungere un livello di conformità che tuteli, innanzi tutto, la propria organizzazione, in un mercato che sembra muoversi sempre più verso l’efficienza dei paradigmi legittimi di tutela dell’economia del singolo paese e dell’intera area europea. La rivoluzione copernicana che il documento contiene è rappresentata dalle elencazioni dei rischi a cui, i soggetti finanziari (cui è rivolta, per ora, questa accelerazione normativa) sono sottoposti.

I fattori di rischio, prima di ora, non erano stati raccontati dalle autorità, ci si era limitati a rappresentare una serie di “anomalie” e “schemi” che rappresentavano gli effetti, senza andare ad indagare quali fossero i motivi per i quali questi potevano sfuggire al controllo. Probabilmente le autorità hanno immaginato che la risposta dei soggetti obbligati dovesse essere meglio indirizzata per raggiungere quella collaborazione auspicata, ma non sempre concretamente ottenuta con efficacia.

Ciò che appare, cercando di adottare uno sguardo di insieme, è la volontà di raggiungere lentamente un livello di penetrazione all’interno del tessuto economico attraverso i suoi intermediari (i.e. i soggetti, non solo finanziari, obbligati alla legge), tale per cui non sarà più possibile – o quantomeno facile.

Il problema di questa visione – perché nessuna visione, per quanto profetica, è immune da vizi o false virtù – è che si pretende di assegnare ad una piccola parte degli attori del mercato il ruolo di arbitri senza cercare di educare i giocatori al rispetto delle regole. Fuor di metafora, le buone pratiche della lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo rischiano di essere solo uno sterile aggravio di costi se non consentono un miglioramento della qualità del tessuto economico proporzionale agli sforzi fatti.

Un lungo processo di cambiamento

Potranno, l’industria finanziaria ed il contorno economico dei soggetti obbligati alle norme in argomento, riuscire a contrastare l’intera platea di possibili violatori della norma?

In passato, nelle banche, esisteva la figura dell’ispettore: colui che – temuto come la peste – aveva il compito preciso di scovare le malefatte dei dipendenti che non rispettavano le procedure dell’organizzazione. Tale figura, che aveva un chiaro ruolo punitivo, serviva per incutere, nel dipendente, il timore della sanzione da parte del superiore nel caso in cui – fatto imperdonabile – l’ispettore avesse scovato una qualche manchevolezza degna di censura. Con il tempo tali figure hanno cambiato il loro nome, oggi si chiamano “funzioni di auditing” et similia, e con esso hanno cambiato il proprio approccio nei confronti della struttura. L’esigenza primaria odierna è quella di vigilare sul corretto funzionamento dell’azienda con l’obiettivo di mantenere perfettamente oliata la macchina ed evitare inciampi nel delicato processo di esecuzione delle varie attività. Non che sia stato accantonato il potere punitivo della funzione, ma l’obiettivo, nel corso degli anni, è stato radicalmente modificato.

Ebbene oggi, l’attività antiriciclaggio viene letta dalla stragrande maggioranza dei soggetti designati come l’obbligo di vestire i panni dell’ispettore, dell’arbitro, del severo controllore, di una figura – quindi – malvista e quasi portatrice di malaugurio. I momenti nei quali, i soggetti chiamati a svolgere le superficiali attività di verifica della clientela, si sentono privati del loro ruolo “commerciale” per, temporaneamente e loro malgrado, assumere il ruolo di inquirenti. A poco servono le rassicurazioni dei superiori e dei formatori sulla chiara differenza fra i soggetti designati e le vere e proprie autorità aventi funzioni ispettive, la sensazione che viene vissuta è schizofrenica, in deciso e netto contrasto con la funzione commerciale tipica del fornitore di servizi finanziari, come anche professionali e così elencando i soggetti obbligati alle norme di cui scrivo.

Un auspicio

Così come, ritornando alla metafora calcistica, una partita soddisfacente fra amici può essere giocata anche in assenza dell’arbitro condividendo le regole note a tutti i giocatori in campo, l’intervento dei clienti dei soggetti obbligati, agli occhi di chi scrive, appare sempre più imprescindibile. Solo un allargamento degli obblighi formativi e di segnalazione esteso a tutti gli operatori economici potrà effettivamente consentire il raggiungimento della crescita auspicata ed in ciò, è trasparente, l’antiriciclaggio inteso in senso ampio, è un volano d’eccellenza.

Giacomo Ercolani